Il reato di truffa si perfeziona non nel momento in cui il soggetto passivo assume l’obbligazione per effetto degli artifici o raggiri subiti, bensì in quello in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene economico da parte dell’agente e la definitiva perdita di esso da parte del raggirato.
Pertanto, quando il reato di truffa abbia come oggetto immediato il conseguimento di assegni bancari, sia di conto corrente che circolari, esso non si consuma, con effetti anche ai fini della competenza territoriale, nel luogo in cui l’autore del reato versa l’assegno – bancario o circolare – ma nel luogo in cui avviene l’effettiva deminutio del patrimonio del truffato, attraverso l’addebito, nel conto corrente di questi, della somma portata dal titolo di credito da parte della banca trattaria, coincidente con il luogo in cui ha sede la banca o la sua filiale, presso cui è stato acceso il conto corrente.
(Cass. Penale Sez. II, sentenza 12 – 30 novembre 2009, n. 45836)

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