La norma dettata dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 54 bis – nella formulazione vigente prima della riforma del 2017 – è esplicita nel significare che l’anonimato del denunciante – che, in realtà, è solo riserbo sulle generalità, salvo ovviamente il consenso dell’interessato alla loro divulgazione – opera unicamente in ambito disciplinare. Ne consegue – nè potrebbe essere diversamente – che, in caso di utilizzo della segnalazione in ambito penale, non vi è alcuno spazio per l’anonimato.
Tale conclusione trova ancor più tangibile riscontro nella recentissima modifica del detto art. 54 bis di cui alla L. 30 novembre 2017, n. 179, ove, con disciplina più puntuale, coerentemente alla perseguita finalità di apprestare un’efficace tutela del dipendente pubblico che riveli illeciti, è precisato espressamente che, “nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p.”.
(Cass. Sezione VI Penale, 31 gennaio 2018 – 27 febbraio 2018, n. 9047)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente –
Dott. TRONCI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso l’ordinanza del 31/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA TRONCI;
sentito il PG, in persona del Sost. Dr. MARIELLA DE MASELLIS, che ha chiesto dichiarasi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. I difensori di fiducia di OMISSIS, con un unico atto a firma congiunta, impugnano per cassazione l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell’art. 309, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere, in origine disposta dal g.i.p. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere nei confronti del loro assistito, con quella degli arresti domiciliari (con divieto di comunicazione con persone diverse da quelle conviventi o che lo assistono), così confermando la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico del prevenuto, indagato in relazione ad una pluralità di episodi di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, truffa aggravata e falso ideologico in atti informatici, tutti incentrati sulla prassi esistente – in tesi d’accusa – in seno all’Agenzia del Territorio di Caserta, ove il detto OMISSIS prestava la sua attività quale “coordinatore del servizio di ispezioni e certificazioni ipotecarie del reparto servizi di pubblicità immobiliare di (OMISSIS)”, per cui in detto reparto taluni dipendenti infedeli – fra i quali, appunto, il prevenuto – “effettuavano visure telematiche o manuali o di consultazioni dei volumi dell’Ufficio, intascando personalmente del denaro e consentendo agli utenti di non corrispondere i diritti dovuti” (con conseguente danno in capo alla P.A.), principalmente sulla scorta di accessi fatti figurare come eseguiti d’ufficio o “esenti”, in assenza dei prescritti requisiti di legge e perciò falsamente.
2. Avverso detto provvedimento la difesa del ricorrente formula molteplici doglianze.
2.1 La prima di esse, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), s’incentra sulla eccezione d’inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni in atti, sia per aver valorizzato, in funzione dell’integrazione dei gravi indizi di reato, elementi tratti da una denuncia anonima, in spregio al dettato dell’art. 203 – nessun rilievo potendo avere la successiva identificazione del denunciante, come invece opinato dal Tribunale, peraltro contraddicendo l’assunto del g.i.p. – sia per insussistenza del requisito della indispensabilità delle captazioni, quale chiaramente risultante dalle indicazioni provenienti dal funzionario firmatario della comunicazione della Direzione Centrale Audit e Sicurezza dell’Agenzia delle Entrate da cui ha preso le mosse il presente procedimento, esplicito nell’indicare “la “strada maestra” degli accertamenti da effettuare”, attraverso l’esame dei fascicoli presenti nel reparto servizi di pubblicità immobiliare di OMISSIS e la loro comparazione con il dato informatico.
2.2 La seconda censura – sempre ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), “per violazione ed erronea applicazione dell’art. 125, 121 e 292 c.p.p. in relazione all’art. 273 c.p.p. anche in relazione agli artt. 15, 319, 319 bis, 318, 321 e 640 c.p., mancanza e contraddittorietà della motivazione” – si articola attraverso svariati profili, in forza dei quali si deduce:
– l’assenza di autonoma valutazione della richiesta di applicazione della misura cautelare da parte del g.i.p., come pure di delibazione, ad opera del Tribunale distrettuale, dei “molteplici rilievi (posti) nella memoria difensiva prodotta”;
– l’erroneità della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dei capi d’imputazione provvisoria da 1) a 5), da inquadrarsi non già nel paradigma della corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, essendo “al più astrattamente ascrivibil(i) all’ipotesi di truffa ovvero di cui all’art. 318 c.p.”, laddove sia il provvedimento genetico che l’ordinanza impugnata hanno malamente affrontato e risolto detto problematica, avendo “imperniato l’accertamento della fattispecie su un segmento della condotta (uso del canale “ufficio” o “esente”) che rappresenta invece il mezzo attraverso cui il funzionario compiva l’atto del suo ufficio (che è il rilascio della certificazione)”, così asseritamente incorrendo nell’errata individuazione dell’oggetto della condotta, che “irrimediabilmente vizia l’intero percorso ricostruttivo”. Tanto restando fermo che la gravità indiziaria dei fatti in questione “si fonda essenzialmente sulle sole intercettazioni”, di cui il ricorrente richiama la già dedotta inutilizzabilità, atteso che “le attività di riscontro della p.g. restano un dato meramente assertivo e non dichiarato”, in particolare non essendo “esplicitato nell’ordinanza impugnata in cosa consistano questi riscontri e se e in che misura potevano realmente dirsi riferibili al OMISSIS.”;
– la sostanziale mancata valutazione della pure dedotta irrilevanza penale del fatto, in ragione dell’assoluta modestia delle dazioni di denaro, tali da rientrare nell’ambito della previsione dell’art. 4 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, con conseguente valenza sul solo piano disciplinare;
– “omessa valutazione e assenza di motivazione” con riferimento ai capi da 6) a 32), che, quanto a quelli contrassegnati dai numeri 6), 7), 8), 9), 10) e 14) – tutti relativi ad ipotesi di truffa aggravata – altro non sarebbero che la “riscrittura di una parte della condotta di cui ai capi da 1) a 5)”, in violazione del principio del ne bis in idem, mentre l’addebito di falso di cui al capo 14 bis) sarebbe insussistente, per via del rapporto di assorbimento che ricorre tra il reato di falso e quello di abuso d’ufficio. Inoltre, per il già citato addebito sub 14) e per quello sub 32), sarebbe stata ritenuta “raggiunta la prova della gravità indiziaria dell’art. 640 c.p. pur in assenza di dazioni illecite e della non riferibilità al OMISSIS ma ad altri indagati”; per il capo 14 bis) di cui sopra e per quello sub 32 bis) – l’ultimo per cui si procede nei confronti del prevenuto – il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare esistenti i dati indiziari, sulla scorta di una motivazione “del tutto generica”.
2.3 La terza doglianza tocca la tematica delle esigenze cautelari, che la difesa lamenta essere state reputate sussistenti dal giudice distrettuale in forza di una stringata motivazione, che non darebbe risposta alle deduzioni difensive formalizzate con apposita memoria ed a tal fine integralmente ritrascritte, con conseguente violazione dell’obbligo sancito dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis).
Non senza aggiungere, in ogni caso, la dedotta inesistenza del pur ritenuto rischio di reiterazione della condotta illecita, da apprezzarsi alla luce della oggettiva risalenza dei fatti a due anni or sono, del ristretto periodo in cui sono circoscritti e del modesto danno patrimoniale di cui sono stati causa, da parte “di un soggetto, il C., per l’appunto, che vanta un curriculum di degno rispetto foriero di dedizione e sacrificio al lavoro”, essendo del tutto carente la doverosa valutazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso deve essere disatteso, alla stregua delle considerazioni che seguono.
2. Va innanzi tutto rigettata l’eccezione d’inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni in atti, in ordine alla quale è appena il caso di osservare che essa va ricondotta innanzi tutto all’art. 606 c.p.p., lett. c).
2.1 In relazione al requisito della gravità indiziaria, del tutto correttamente il Tribunale napoletano ha valutato l’esposto interno al Reparto servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia del Territorio di (OMISSIS) – il cui autore è stato individuato nel dipendente OMISSIS e che il g.i.p. ha considerato alla stregua di un anonimo, salvo di fatto recuperarne il contenuto attraverso la nota della Direzione Centrale Audit dell’Agenzia delle Entrate di cui infra e la successiva informativa di p.g. – come pienamente utilizzabile ai fini dell’integrazione del requisito medesimo, poichè estraneo alla sfera di operatività del pur invocato art. 203. Ciò in quanto – come leggesi nel provvedimento impugnato – il c.d. “canale del whistleblowing”, deputato alla segnalazione all’ufficio del Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) di possibili violazioni commesse da colleghi e di cui si è avvalso il detto OMISSIS, realizza “un sistema che garantisce la riservatezza del segnalante nel senso che il dipendente che utilizza una casella di posta elettronica interna al fine di segnalare eventuali abusi non ha necessità di firmarsi, ma il soggetto effettua la segnalazione attraverso le proprie credenziali ed è quindi individuabile seppure protetto”.
D’altro canto, la lettura della norma dettata dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 54 bis – nella formulazione vigente all’epoca dei fatti – offre puntuale conferma dell’esattezza dell’impostazione seguita dai giudici napoletani, atteso che il secondo comma dell’articolo in questione è esplicito nel significare che l’anonimato del denunciante – che, in realtà, è solo riserbo sulle generalità, salvo ovviamente il consenso dell’interessato alla loro divulgazione – opera unicamente in ambito disciplinare, essendo peraltro subordinato al fatto che la contestazione “sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione”, giacchè, ove detta contestazione si basi, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa, “l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato”: ne consegue – nè potrebbe essere diversamente – che, in caso di utilizzo della segnalazione in ambito penale, non vi è alcuno spazio per l’anonimato – rectius: per il riserbo sulle generalità – in tal senso essendo altresì significativa l’espressa salvezza delle ordinarie previsioni di legge operata dal comma 1 della succitata norma, per il caso che la denuncia integri gli estremi dei reati di calunnia o diffamazione, ovvero ancora sia fonte di responsabilità civile, ai sensi dell’art. 2043 di quel codice. Il che trova ancor più tangibile riscontro nella recentissima modifica del detto art. 54 bis di cui alla L. 30 novembre 2017, n. 179 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14.12.2017), ove, con disciplina più puntuale, coerentemente alla perseguita finalità di apprestare un’efficace tutela del dipendente pubblico che riveli illeciti, è precisato espressamente che, “Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p.”.
La prospettazione difensiva va, dunque, senz’altro disattesa, per l’effetto risultando irrilevanti i copiosi richiami alla condivisibile giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, in tema di anonimato.
2.2 Non ha alcun pregio neppure l’eccezione comunque mossa in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità.
Alla stregua di quanto appena sopra rilevato, va innanzi tutto ribadito che, al di là di quanto opinato dallo stesso g.i.p., il contenuto delle rivelazioni del “whistleblower” circa le compravendite di visure immobiliari in uso nell’ufficio, quale trasfuso nella segnalazione 16.09.2015 inviata dalla Direzione Centrale Audit dell’Agenzia delle Entrate cui fa riferimento il contestato decreto del 07.11.2015, non costituisce mero spunto investigativo, bensì assurge al rango di vera e propria dichiarazione accusatoria, cui si sommano le (valorizzate) risultanze degli accertamenti compiuti dalla detta Direzione Centrale Audit, aventi valenza di riscontro nei confronti dei dipendenti OMISSIS e OMISSIS, ossia giusto dell’odierno ricorrente e di altro addetto al suo stesso reparto, a carico dei quali veniva rilevato un numero assolutamente abnorme di visure richieste per uso ufficio o in esenzione di pagamento nei mesi immediatamente precedenti, ovvero un numero comunque inopinatamente elevato di tali visure. Per finire con le inequivoche indicazioni tratte dalla pure richiamata informativa del 27.10.2015, in cui si dà conto, sulla scorta di pregresse intercettazioni ambientali debitamente autorizzate, della condotta illecita tenuta dal OMISSIS, che si appropriava, inserendola nel proprio portafoglio, della banconota consegnatagli da ignote terze persone, dopo aver eseguito alla loro presenza una visura uso ufficio ed aver consegnato la relativa stampa, a probante conferma della generale veridicità della segnalazione eseguita, prima, dal “whistleblower”, e, poi, dalla Direzione Centrale Audit.
Da ultimo, va inoltre debitamente evidenziato che, per insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di reato, non va inteso in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell’accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche” (così, da ultimo, Sez. 3, sent. n. 14954 del 02.12.2014 – dep. 13.04.2015, Rv. 263044; conf. Sez. 6, sent. n. 10902 del 26.02.2010, Rv. 246688): ciò che, alla stregua di quanto precede, non può essere seriamente posto in discussione nella presente fattispecie.
2.3 Va infine disattesa anche l’ulteriore questione – cui il ricorrente attribuisce rilievo pari a quello concernente il presunto carattere anonimo della denuncia del OMISSIS – sollevata dalla difesa sul punto, con riferimento al requisito dell’assoluta indispensabilità delle autorizzate captazioni.
Come detto, la prospettazione difensiva trae fondamento dalle parole del dirigente dell’Agenzia delle Entrate – le cui s.i.t. il Tribunale dà atto essere allegate alla già citata informativa del 27.10.2015 – di cui la difesa valorizza il passaggio in cui il funzionario evidenzia come la definitiva fondatezza della originaria segnalazione del OMISSIS debba passare attraverso la disamina dei fascicoli esistenti presso l’ufficio interessato e la loro comparazione con il dato informatico, così indicando una via d’indagine che gli inquirenti avrebbero dovuto percorrere senza accedere all’invasivo strumento delle intercettazioni.
L’assunto – come anticipato – non riveste reale fondamento.
Duplici sono le considerazioni che legittimano siffatta conclusione (al di là del preliminare rilievo per cui l’obiezione difensiva viene formulata senza rapportarsi alla totalità del quadro indiziario messo in risalto dal decreto del g.i.p., omettendo del tutto di prendere in esame le ulteriori ed oggettive risultanze acquisite a carico del OMISSIS, della cui significatività, anche nei riguardi del OMISSIS, si è già detto, vieppiù alla luce dei già rimarcati limiti in cui va correttamente intesa la nozione di gravi indizi di reità):
– in primo luogo, si rileva che l’indicazione offerta dal dott. OMISSIS riveste valenza parziale, non essendo estensibile alle ipotesi in cui la condotta illecita denunciata si sia concretizzata nell’effettuazione a pagamento di visure cartacee, senza alcun accesso informatico;
– secondariamente – ma non certo in ordine d’importanza – l’ipotesi di reato considerata dal decreto di cui trattasi è quella della corruzione, reato notoriamente a concorso necessario, rispetto alla quale il g.i.p. è esplicito nel significare che l’assoluta indispensabilità del ricorso allo strumento captativo trova la propria ragion d’essere nell’esigenza – destinata diversamente a restare inevasa – di acquisire elementi di prova “in ordine all’identità dei soggetti a vario titolo coinvolti nella perpetrazione dei fatti delittuosi per cui si procede”, oltre che per quelli “di presumibile futura realizzazione”.
Conclusivamente, è appena il caso di osservare che si palesa irrilevante il fatto che il Tribunale non abbia risposto sul punto dell’assoluta indispensabilità del mezzo captativo, giacchè, nonostante il richiamo (improprio) anche all’art. 606 c.p.p., lett. e), il ricorrente ha inteso dedurre una violazione di legge ed effettivamente ci si trova in presenza di inottemperanza alla legge processuale, a pena d’inutilizzabilità – come tale, rilevabile anche d’ufficio – onde il dato decisivo poggia sulla fondatezza o meno della relativa eccezione e non sulla motivazione svolta che può anche al limite mancare, come nel caso – pur difforme da quello di specie – in cui la questione sia sollevata per la prima volta in sede di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. n. 31046 del 21.09.2016 – dep. 21.06.2017, rv. 270903).
3. Proseguendo nella disamina delle doglianze difensive, nel rispetto dell’ordine in cui sono state prospettate, relativamente sia al preteso difetto di autonoma valutazione della domanda cautelare ad opera del g.i.p., sia alla mancata disamina delle deduzioni difensive da parte del Tribunale adito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., osserva il Collegio che trattasi di doglianze del tutto generiche, essendosi risolte solo nel richiamo a condivisibili massime della giurisprudenza di legittimità, al di fuori di ogni riferimento concreto al caso di specie.
4. Quanto, poi, alla tematica sollevata in tema di qualificazione giuridica dei fatti, è agevole rilevare, in via preliminare, che la prospettazione difensiva si basa su di un gratuito frazionamento della condotta posta in essere dal OMISSIS, tesa ad isolare indebitamente l’innegabile potere di rilascio delle certificazioni, esistente in capo allo stesso in ragione delle mansioni svolte all’interno dell’ufficio di cui era capo reparto, dalla preordinata violazione di tutta la normativa inerente alla legittima richiesta di atti da parte dell’utenza, così al contempo mercificando, di concerto con il singolo privato, le proprie funzioni (badando altresì di non lasciare, ovvero di limitare le tracce del proprio comportamento) e frodando l’Amministrazione statale, privata dell’incasso dei tributi ad essa spettanti.
4.1 Non ha dunque alcun pregio la pretesa di ricondurre i fatti ascritti nell’alveo della figura di reato disciplinata dall’art. 318 c.p., per giurisprudenza consolidata destinata a venir meno – così come il Tribunale non ha mancato opportunamente di richiamare – in presenza di un atto contrario ai doveri d’ufficio (cfr. di recente, peraltro con riferimento all’ipotesi, diversa dal caso di specie, di atti formalmente legittimi, ma frutto dell’asservimento della discrezionalità del p.u. agli interessi del terzo, Sez. 6, sent. n. 46492 del 15.09.2017, Rv. 271383, nonchè Sez. 6, sent. n. 40237 del 07.07.2016, Rv. 267634, con riguardo all’ipotesi dello stabile asservimento del p.u. in cui s’inseriscano, appunto, atti contrari ai doveri d’ufficio). Essendo appena il caso di aggiungere che quanto precede comporta l’automatico superamento del connesso assunto della irrilevanza penale delle condotte oggetto di contestazione provvisoria al OMISSIS, per via della dedotta modestia delle singole dazioni di denaro, che nulla hanno a che vedere con le regalie d’uso disciplinate dall’art. 4 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a cui la difesa vorrebbe ricondurle.
4.2 Allo stesso modo, è senza meno destituita di fondamento la tesi difensiva della qualificazione – s’intende esclusiva – dei fatti medesimi in termini di truffa aggravata, atteso che la giurisprudenza di questa Corte, con ripetute pronunce anche assai risalenti nel tempo ma sempre valide, ha avuto modo di affermare che “E’ configurabile il concorso materiale tra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno dello Stato in quanto l’accordo corruttivo non può integrare l’induzione in errore nei confronti del pubblico ufficiale che partecipa all’accordo, ma può ben indurre in errore gli altri funzionari dell’ente pubblico ed in particolare gli organi di controllo” (così Sez. 1, sent. n. 10371 dell’08.07.1995, Rv. 202738; ma v. già, in senso conforme, Sez. 3, sent. n. 8116 del 25.06.1984, Rv. 165961 e, prima ancora, Sez. 6, sent. n. 851 del 15.10.1971, Rv. 119544 e n. 104 del 29.01.1971, Rv. 117478). Il che comporta l’ovvia inconsistenza dell’ulteriore obiezione per cui i capi da 6) a 10) e 14), appunto per truffa aggravata, sarebbero la “riscrittura di una parte della condotta di cui ai capi da 1) a 5)” – in realtà, tanto vale per i capi da 6) a 9), con riferimento a quelli da 1) a 4) – in violazione del principio del ne bis in idem.
Trattandosi di violazione di legge, in entrambi i casi, si ribadisce essere irrilevante che il Tribunale abbia omesso di motivare sul punto, stante l’inconsistenza della tesi difensiva.
5. Per il resto, in ordine alla tematica della (denegata) sussistenza della gravità indiziaria a carico del OMISSIS, è agevole rilevare:
– quanto ai capi 14) e 32), che la doglianza difensiva è formulata in termini totalmente generici, non essendo state peraltro a suo tempo formulate specifiche censure innanzi al Tribunale, conseguentemente non tenuto all’obbligo di motivazione di sorta in proposito;
– quanto al capo 14 bis), in tema di falso in atto informatico, che il principio ricordato dalla difesa comporta l’assorbimento del resto di abuso d’ufficio, allorchè la condotta ascritta al pubblico ufficiale in relazione a tale ultima fattispecie si risolva nella commissione di un fatto qualificabile, appunto, come falso in atto pubblico: onde in nessun caso potrebbe da ciò scaturire il venir meno dell’ipotesi criminosa di cui al predetto capo d’imputazione provvisoria;
– quanto allo stesso capo 14 bis) ed a quello sub 32 bis), che valgono le medesime considerazioni di cui sopra, circa la genericità dei rilievi difensivi e l’assenza di doglianze sul punto innanzi al Tribunale distrettuale.
6. Neppure in ordine alla problematica della valutazione delle esigenze cautelari ad opera del Tribunale, le pur ampie censure mosse dal ricorrente colgono nel segno.
Il giudice distrettuale – cui ovviamente competeva di rispondere alla censure difensive in proposito, esplicitando i punti qualificanti e dirimenti del proprio convincimento, senza necessità di confutare, punto per punto, le singole doglianze – ancorchè sinteticamente, ha ribadito e fatto proprie le considerazioni già spese dal g.i.p. nel provvedimento genetico, tese a porre in evidenza, sulla scorta del puntuale riferimento a conversazioni intercettate che vedono quali protagonisti principali giusto il OMISSIS ed il OMISSIS: a) la significativa reiterazione delle condotte illecite, sintomatiche del vero e proprio sistema fraudolento e di corruttela instaurato nella sede di (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate, stante l’allarmante coinvolgimento di un numero rilevante di dipendenti, primi fra tutti l’attuale ricorrente (capo reparto dell’ufficio “inquinato”) ed ilOMISSIS.; b) il profilo fortemente negativo della personalità di entrambi i prevenuti, quale discende, oltre che dalle condotte in sè, sia dalla sfrontata prosecuzione del proprio comportamento pur nella consapevolezza di una ispezione interna in atto, tesa proprio a verificare la sussistenza di pratiche illecite, sia dalla ritorsione attuata nei confronti del OMISSIS, con il proposito di ricorrere a forme ancore più cruente di “punizione” nei confronti del collega “non allineato”, improntate a vera e propria violenza fisica.
Discende da ciò, in ossequio ai principi tratteggiati in parte motiva dalla sentenza Lovisi delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 20769 del 28.04.2016), sia l’indiscutibile concretezza del pericolo di reiterazione delle condotte illecite – sulla quale non mette conto di soffermarsi oltre – sia l’attualità del pericolo medesimo, per la palesata capacità del OMISSIS di intessere rapporti e di creare un vero e proprio sistema illecito in seno all’ufficio di appartenenza, così dimostrando il possesso delle attitudini per la commissione di fatti analoghi, pur se il tempo decorso ha opportunamente indotto il Tribunale a ritenere maggiormente adeguata la meno gravosa misura in atto degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con soggetti terzi, così implicitamente reputando inadeguate, in coerenza con il quadro in precedenza delineato, misure ancor meno afflittive. Non senza puntualizzare, sempre in tema di attualità del pericolo di reiterazione, che la stessa ricorre allorchè – come nel caso di specie, alla stregua del ragionamento del Tribunale – sia possibile formulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, all’esito di un giudizio che, senza limitarsi alla rilevazione dell’astratta gravità del titolo di reato, risulta fondato sull’analisi della personalità dell’accusato e sulla disamina delle modalità del fatto per cui si procede, al di là della previsione – per così dire – “tangibile”, di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice, poichè la valutazione circa l’alta probabilità di una “prossima” ricaduta nel delitto non può che fare riferimento alla consistente possibilità di recidiva ove non siano attive le cautele (v., in proposito, Sez. 6, sent. n. 15978 del 27.11.2015 – dep. 2016, Rv. 266988; Sez. 5, sent. n. 33004 del 03.05.2017, Rv. 271216).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.